Un medico veterinario libero professionista, nella qualità di ‘veterinario ufficiale’, potrà effettuare ispezioni ante mortem fuori del macello

Posted in Archivio news  by admin | dicembre 18th, 2019

È datata 10 dicembre 2019 (DIGISAN 68665-P-10/12/2019) la nota della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – sottoscritta congiuntamente dai Direttori Silvio Borrello e Gaetana Ferri – che dispone che i medici veterinari liberi professionisti, in assenza di risorse umane a diposizione delle Autorità competenti, potranno essere dalle stesse chiamati a far fronte alle richieste di visite ante mortem assumendo la qualifica di ‘veterinario ufficiale’. La nota in commento esordisce ricordando che il prossimo 14 dicembre entrerà in vigore il Regolamento UE 625/2017 in materia di controlli ufficiali che abroga i regolamenti CE 882/2014 e 854/2914.La Commissione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE 625/2017 (paragrafo 7, lettera c) ha adottato l’atto delegato regolamento UE 624/2019 che dispone (art. 4): “In deroga all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in materia di macellazione d’urgenza di cui all’allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) n. 853/2004. Per gli animali idonei alla macellazione è rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (10). Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario”.
Poiché l’argomento è oggetto di richieste di esame per una rivalutazione da parte degli Stati membri, e la Commissione non si è ancora definitivamente pronunciata in argomento, la Direzione del Ministero della Salute ha ritenuto di fornire proprie indicazioni applicabili nelle more dell’entrata in vigore delle norme nazionali di adeguamento al Regolamento UE 625/2017 ed alle sue eventuali modifiche.
La Direzione ministeriale chiarisce che la qualifica di ‘veterinario ufficiale’ innanzi descritta non configura un rapporto contrattuale con l’Autorità competente che ha provveduto alla sua designazione.
Le Aziende sanitarie territorialmente competenti dovranno dotarsi di apposito elenco, ove non già presente, dove inserire i professionisti di cui sopra e garantire che gli stessi posseggano adeguata formazione in materia di macellazione d’urgenza, ovvero abbiano maturato una esperienza pratica in materia sulla base di attività svolta in conformità alla normativa precedentemente vigente, e che siano liberi da qualsiasi conflitto di interesse”.
Sino ad espressa previsione contraria le indicazioni di pari oggetto fornite dalla Direzione ministeriale rimarranno vigenti con esclusione dei riferimenti a regolamenti abrogati.

Fonte: Ufficio stampa FNOVI

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